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Domande frequenti

Che cosa è l’amianto?

Sono indicati con il termine di amianto o asbesto alcuni minerali (silicati) a struttura fibrosa. I più diffusi sono: crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite e antofillite (DPR 215/88).
L’amianto è virtualmente indistruttibile, resistente al calore e all’attacco degli acidi, estremamente flessibile, resistente alla trazione, facilmente filabile.
Con lo stesso termine “amianto” a volte si denomina impropriamente anche il materiale che lo contiene (materiale contenente amianto=MCA).

Differenza tra amianto friabile e compatto

Il materiale viene considerato friabile quando può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.
Il materiale viceversa si può definire compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, ecc…)

Dove si ricerca l’amianto friabile?

  • Ricoperture a spruzzo e rivestimenti isolanti termo-acustici
  • Controsoffitti
  • Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie
  • Funi, corde, tessuti
  • Cartoni, carte e prodotti affini

In quali altri materiali si può trovare?

L’amianto è stato largamente utilizzato in passato per la realizzazione, ad esempio, di:

  • prodotti in cemento amianto quali ad esempio Eternit, Fibronit ed altri sinonimi commerciali (amianto compatto)
  • prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici con carta interposta di amianto, mattonelle in PVC e plastiche rinforzate
  • ricoperture e vernici, mastici sigillanti, stucchi adesivi ed altri prodotti spruzzati (amianto friabile)

Come si può individuare un materiale contenente amianto?

L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato e autorizzato.

Si può ancora utilizzare l’amianto?

Dal 1994 è vietata la commercializzazione e la produzione di prodotti di amianto o contenenti amianto, pertanto da questa data non può più essere utilizzato se non già presente.

Chi ha l’obbligo di individuare l’amianto?

Ai fini della notifica ex art.12 comma 5 Legge 257/92, tutti i proprietari di immobili ed impianti industriali con amianto friabile.

Ai fini della responsabilità generale sul pericolo amianto, compete un obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili ed impianti con amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati alla collettività e ai dipendenti dalla dispersione di fibre di amianto.

In questi casi (es.coperture ecc.) il pericolo è particolarmente presente nelle fasi di manutenzione, rimozione o demolizione del manufatto, operazioni soggette alla presentazione di un piano di lavoro al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL (ex art.34 DLgs.277/91).

Deve l’Ente Pubblico individuare l’amianto?

Sì.

Per edifici con amianto friabile di proprietà di Regioni, Province, Comuni, Aziende USL e Aziende Ospedaliere verranno promossi incontri per programmare una attività di supporto operativo tramite sopralluoghi congiunti con gli Uffici tecnici ed eventualmente campionamenti di materiale sospetto.
Più in generale, nel caso di sospetta presenza di amianto in edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, l’Ente pubblico dovrà procedere alla prima fase di ricerca delle situazioni “sospette” richiedendo le specifiche dei materiali ai produttori, in seguito potrà coinvolgere il Dipartimento di Prevenzione e/o l’ARPA.

Cosa si deve fare al fine della individuazione della possibile presenza di amianto friabile?

Ai fini dell’efficacia della ricerca si consiglia a ciascun proprietario o responsabile di:

  • effettuare autonomamente un primo screening di individuazione delle situazioni “sospette” anche sulla base di informazioni e materiale reperibile presso i Dipartimenti di Prevenzione dell’AUSL e l’ARPA;
  • ricercare le specifiche presso il produttore o affidare la valutazione di tale materiale sospetto ad esperti (es.consulenti privati ed operatori dei Dipartimenti di Prevenzione e dell’ARPA);
  • in caso di dubbio può essere effettuata l’analisi del materiale presso laboratori accreditati;
  • se l’analisi del materiale è positiva si deve procedere alla valutazione del rischio;
  • se l’analisi del materiale è negativa occorre conservare il certificato di analisi;
  • se si è effettuata la valutazione richiedere e conservare copia della relazione.

A chi ci si può rivolgere per individuare l’amianto?

L’utente può rivolgersi per informazioni generali ai Dipartimenti di Prevenzione, all’ARPA competente per territorio oppure ad un laboratorio accreditato.

A chi si possono chiedere chiarimenti?

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL e all’ARPA; per approfondire aspetti specifici o particolari occorre eventualmente rivolgersi a un tecnico che indichi gli interventi da adottare.

Cosa fare in caso di accertata presenza di amianto friabile?

In questo caso è d’obbligo effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dal DM 6/9/94 che ne indica i contenuti tecnici. E’ opportuno che tale valutazione venga effettuata da persone esperte e qualificate, nella valutazione dovranno essere prese in considerazione e definite le misure di prevenzione da adottare ed i rispettivi tempi di attuazione.

Perchè si fa il censimento?

Per individuare le situazioni con amianto che espongono singoli individui, lavoratori e gruppi di cittadini. Data la capacità di dispersione delle fibre (piccolissime dimensioni), l’amianto friabile presenta livelli di rischio più elevati di quello a matrice compatta (es.cemento amianto). A seguito della individuazione di amianto friabile, ciascun proprietario dovrà adottare idonee misure di prevenzione consistenti nella bonifica dei siti ove è presente al fine di eliminare o comunque minimizzare il rischio di contrarre le malattie ad esso correlate.

Come e quando si devono dare le comunicazioni previste dal censimento?

I tempi e le modalità sono stabilite dalle varie Regioni e in alcune non sono ancora vigenti.

Cosa è oggetto del censimento?

  • Le ditte che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle proprie realtà produttive e delle imprese che operano nelle attività di smaltimento e di bonifica.
  • Gli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti per i quali è vincolante e obbligatorio.
    L’utilizzo deve essere inteso sia come “diretto” che “indiretto”:
  • è diretto quando l’amianto o i materiali contenenti amianto sono o sono stati presenti tra le materie prime o semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo (es.produzione o utilizzo di manufatti, vernici, mastici, preparazione di impasti da applicare a spruzzo o cazzuola, riparazione sostituzione di pezzi di ricambio ecc.);
  • è indiretto quando l’amianto è stato presente nelle macchine, impianti o strutture edilizie dell’azienda ed il contatto con tale materiale avviene/è avvenuto per il tipo di lavoro svolto (ad es. manutenzione di macchine, tubazioni, impianti o strutture edilizie, movimentazione pezzi ad alta temperatura, ripristino di coibentazioni ecc…).

Un edificio all’interno del quale si svolgono lavorazioni è un edificio di “utilizzazione collettiva” che deve essere eventualmente censito?

Sì, in quanto rientra nei casi previsti dal censimento degli edifici.

Quali sono gli obblighi e i compiti del proprietario di un edificio ad uso collettivo o di un impianto industriale?

Ai fini della responsabilità generale sul pericolo amianto, compete un obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili ed impianti con amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati alla collettività dalla dispersione di fibre di amianto.

In particolare per l’amianto friabile compete l’obbligo di comunicarne, se è attivato il censimento a livello regionale, la presenza ai Dipartimenti di Prevenzione e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza.

Deve infatti essere innanzitutto eseguita una valutazione del rischio mirata alla scelta del metodo di bonifica più efficace al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori che cittadini.

Se non si risponde al censimento, cosa succede?

Il proprietario di edificio o impianto in cui vi è amianto libero o in matrice friabile è passabile di sanzione amministrativa.

Nel caso in cui non vi sia presenza di amianto negli edifici o impianti è comunque opportuna la risposta negativa in quanto utile ai fini di valutare con certezza i risultati del censimento.

Che responsabilità ha l’amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio ha la responsabilità delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti presso i quali può svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione.

Deve pertanto inviare la notifica per la presenza di amianto nelle parti comuni dell’edificio nei termini fissati dalla Giunta Regionale, alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

L’invio deve essere fatto a mezzo plico raccomandato.

Che cosa succede se non si presenta la notifica o se la si presenta in ritardo?

Si contravviene alle normative e disposizioni nazionali e regionali e quindi si incorre in sanzioni amministrative.

Come si può bonificare l’amianto e quale metodo si deve utilizzare?

Le tipologie di bonifica dell’amianto sono tre: rimozione, incapsulamento e confinamento

  • la rimozione prevede l’asportazione totale del materiale del sito in cui è posto;
  • l’incapsulamento consiste nel trattamento del materiale con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione della superficie esposta;
  • il confinamento consiste nella installazione di una barriera a tenuta che separi il materiale contenente amianto dalle aree occupate dell’edificio.

L’adozione di ciascuna di queste tipologie è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà del proprietario di eliminare per sempre il pericolo o mantenerlo in modo controllato (manutenzione).

Dove e come si può smaltire l’amianto friabile?

Presso una discarica autorizzata. Le informazioni in merito sono da richiedere alla Provincia competente per territorio, all’ARPA o al Dipartimento di Prevenzione della ASL.

A chi ci si può rivolgere se si deve bonificare materiale contenente amianto?

Ad una ditta specializzata. Le imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto devono essere iscritte all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (categoria 10). Con una deliberazione dello scorso 1° febbraio 2000 (G. U. 17.4.2000, n.90), il Comitato nazionale dell’Albo ha stabilito i criteri per l’iscrizione. L’Albo ha disciplinato le attività in oggetto, dividendo la categoria 10 in due sottocategorie (10A e 10B) in relazione alle diverse caratteristiche di pericolosità; ogni sottocategoria è stata poi ripartita in cinque classi in base all’importo dei lavori di bonifica cantierabili. La deliberazione prevede quindi differenti requisiti che riguardano la tipologia e il valore delle attrezzature, la preparazione del responsabile tecnico e la capacità finanziaria.

Se il proprietario volesse rimuove l’amianto, cosa deve fare?

Il proprietario può rimuovere direttamente l’amianto, di cui è proprietario, solo in caso di piccoli quantitativi o piccoli manufatti (microraccolta) e deve operare nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica nonché di quella personale seguendo un’adeguata procedura.

In particolare deve limitare la dispersione delle fibre nell’ambiente utilizzando tecniche di rimozione consolidate che consistono principalmente in:

  • utilizzare dispositivi di protezione individuale
  • bagnare con appositi incapsulanti (es.colle viniliche) i materiali, sia lastre che materiale friabile.
  • smontare i materiali o le lastre evitando di romperli
  • non utilizzare utensili elettrici portatili ad alta velocità di rotazione (trapani e frullini)
  • raccogliere il materiale di risulta in contenitori sigillati e predisporlo per la successiva movimentazione
  • conferire il rifiuto a discariche o aziende autorizzate per un corretto smaltimento

Quando il proprietario non è in grado di garantire il rispetto di queste procedure e comunque nel caso in cui i quantitativi di amianto o materiale contenente amianto siano di notevole entità (max 75 mq di lastre in cemento-amianto non danneggiate), deve affidare il lavoro a ditte specializzate.

L’impresa dovrà fornire al proprietario la scheda di richiesta del servizio di microraccolta di RCA (rifiuti contenenti amianto), le istruzioni per il confezionamento dei RCA e l’elenco dei materiali occorrenti. Dopo la rimozione al momento della consegna di RCA all’impresa, viene compilata da parte del proprietario e dell’addetto all’impresa la seconda parte della scheda di richiesta.

Davanti a casa mia stanno rimuovendo delle lastre in cemento-amianto senza precauzioni, chi devo avvertire?

Deve segnalarlo alla Polizia Municipale e/o alla ASL di appartenenza. Se si tratta di una rimozione non autorizzata provvederanno a fermare i lavori; nel caso in cui l’operazione sia autorizzata faranno rispettare le prescrizioni della ASL che è l’Ente competente.

L’ETERNIT (es. coperture di ondulato contenenti amianto compatto) del vicino deve essere rimosso? Come si può comprendere se l’Eternit va eliminato oppure può ancora essere conservato?

Rimuovere le coperture di Eternit (o altra marca analoga) non è, in genereale, obbligatorio e quindi necessario purchè la sua consistenza non sia origine di rischio.

Potrebbe invece essere obbligatorio bonificarlo secondo le modalità previste dalla legge (che prevede l’incapsulamento, la sovracopertura e la rimozione quale ultima soluzione), nel caso in cui questo risultasse friabile a causa di un degrado molto avanzato. E’ invece obbligatorio nell’effettuare lavori di ripristino della funzionalità della copertura seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 per tali tipologie di lavori.

Tali procedure tese a limitare la aerodispersione delle fibre di amianto, garantiscono la tutela della salute di chi lavora e di chi vive nei luoghi circostanti. L’ETERNIT infatti è un materiale cementizio in cui l’amianto è legato in una matrice compatta e le fibre di questa sostanza non tendono a disperdersi nell’atmosfera se non vengono sollecitate da agenti meccanici.

In generale è stato riscontrato che la semplice presenza di una copertura in ETERNIT non genera localmente un aumento dell’inquinamento di fondo delle fibre di amianto aerodisperso e pertanto non sussiste un maggior rischio di malattia rispetto a quello a cui tutta la popolazione di quella zona è soggetta.

Molteplici sono i fattori che determinano un inquinamento “naturale” di fondo e tra questi si possono elencare sia la grande diffusione delle lastre di copertura in cemento-amianto che la presenza in natura dell’amianto stesso.

E’ pericoloso l’amianto confinato?

E’ pericoloso solo per gli operatori che effettuano la manutenzione di impianti e strutture all’interno del confinamento oppure nel caso di danneggiamento dello stesso.

L’amianto è pericoloso per la salute? Quali malattie provoca?

L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa degli effetti che provocano le fibre minerali di cui è costituito e che possono essere determinati dalla inalazione di polveri rilasciate negli ambienti da materiali che li contengono.

Il rilascio di fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili usurati e sottoposti a sollecitazioni meccaniche come ad esempio: vibrazioni, correnti d’aria, urti, ecc…

L’esposizione a fibre di amianto è associata a malattie che si manifestano a carico dell’apparato respiratorio e delle membrane sierose, principalmente la pleura, dopo molti anni dalla cessazione dell’esposizione: da 10-15 per l’asbestosi ad anche 20-40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

L’asbestosi è una patologia cronica ed è quella che per prima è stata correlata all’inalazione di amianto.Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni medio-alte.

Il carcinoma polmonare è un tumore del polmone che si manifesta per esposizioni anche a basse dosi.

Il fumo ha l’effetto di aumentare fortemente la probabilità di contrarre la malattia.

Il mesotelioma è un tumore della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell’intestino (peritoneo) ed è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.

Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono di molto inferiori a quelle professionali, pur tuttavia non sono da sottovalutare perchè l’effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia.

In Italia é stato utilizzato molto amianto?

Non esiste ancora un censimento completo dell’amianto localizzato nel nostro paese; alcuni autori hanno tentato di stimarne le quantità per tipologia.

Tipologia
Stima Q.tà
Siti industriale di produzione di amianto dismessi 40 – 60
Rotabili ferroviari, metropolitane, navi con amianto spruzzato
5000 – 10000
Edifici con amianto spruzzato
mq 100.000 – 1.000.000
Condotte e serbatoi idrici in cemento-amianto
Km 50.000 – 80.000
Centrali termiche di edifici ed impianti
500.000 – 1.000.000

Come si identifica l’amianto?

L’analisi per eccellenza é la microscopia ottica a contrasto di fase, anche se una semplice visione ad uno stereomicroscopio a poche decine di ingrandimenti può confermare un habitus fibroso del materiale ed indirizzare gli approfondimenti, che utilizzano normalmente la diffrattometria raggi X o la spettrometria ad infrarossi.

Per la verifica della presenza di fibre aerodisperse, il percorso analitico, a seconda dei livelli di contaminazione, é quello della microscopia: ottica a contrasto di fase ed elettronica a scansione.

E’ importante sottolineare che la presenza di amianto deve essere sempre confermata da una analisi di laboratorio, che darà informazioni sul tipo di amianto e sulla presenza percentuale, elementi indispensabili per prendere una decisione definitiva sul provvedimento di bonifica da adottarsi.

Sospetto di avere una malattia di origine professionale. A chi devo rivolgermi?

In primo luogo, se l’azienda dispone del medico competente che effettua le visite periodiche ai dipendenti, è opportuno richiedere una visita straordinaria del medico competente. Se l’azienda non è fra quelle che hanno l’obbligo della sorveglianza sanitaria oppure sono necessari ulteriori approfondimenti, lo SPSAL può effettuare a richiesta visite specialistiche di consulenza. La prestazione viene effettuata per appuntamento.