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Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature

31 Gennaio 2014
Entrata in vigore il 12/03/2013 Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47 “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.
Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni ha previsto in sede di accordo l’entrata in vigore del provvedimento a dodici mesi dalla pubblicazione dello stesso in G.U. È quindi da ritenersi plausibile che la normativa assumerà piene funzioni a partire dal 12 marzo 2013.
L’accordo regolerà la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.
Le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra: escavatori idraulici;
- escavatori a fune;
- pale caricatrici frontali;
- terne;
- autoribaltabile a cingoli;
- pompa per calcestruzzo;
Nell’accordo vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, e le tre tipologie di modulo formativo che sono: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.
Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino. Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso saranno già incaricati all’uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fonte Entrata in vigore il 12/03/2013 Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature.